FEMMINICIDIO Feminicide Feminicidio
Un neologismo per dire basta ad ogni forma di discriminazione e violenza posta in essere contro la donna "in quanto donna". Perchè le donne non debbano più pagare con la vita la scelta di essere sè stesse, e non quello che i loro partner, gli uomini o la società vorrebbero che fossero.
lunedì 10 giugno 2013
FEMICIDE: THE STRATEGIC ROLE OF NGO IN MAKING STAT...
Giuristi Democratici per la CEDAW: FEMICIDE: THE STRATEGIC ROLE OF NGO IN MAKING STAT...: FEMICIDE THE STRATEGIC ROLE OF NGO IN MAKING STATES RESPONSIBLES FOR THE IMPLEMENTATION OF DUE DILIGENCE OBLIGATION by stopfemminic...
Violenza di Genere: nuove forme di tutela dei diritti fondamentali
Etichette:
DIRITTI DELLE DONNE,
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IITALIA,
VIOLENZA DI GENERE
Ubicazione:
Roma, Italia
lunedì 6 maggio 2013
FEMMINICIDIO: le mie pubblicazioni
Italia: el aumento de los feminicidios y su invisibilidad política, in “FEMINICIDIO: UN FENÓMENO GLOBAL DE MADRID A SANTIAGO”
Publicado por la Heinrich-Böll-Stiftung – Unión Europea, Edición: Patricia Jiménez, Katherine Ronderos y Carlos Mascarell Vilar - Producido por Micheline Gutman, D/2013/11.850/1, Bruselas, Impreso en Bélgica, Enero 2013
Il diritto non è neutro: per decenni è stato maschilista, in “Costituzione: sostantivo femminile - sinonimi e contrari dei principi fondamentali”, AA.VV., INCA-CGIL, 2013
La sfida è rompere le complicità istituzionali, in “Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne”, AA.VV., A cura di La 27ma ora, MARSILIO, 2013
“Femicide and feminicide in Europe.
Gender-motivated killings of women as a result of intimate partner violence”,
Expert paper presented durino the EGM
on gender-motivated killings of women, organized by UN Special Rapporteur on
VAW, Rashida Manjoo, a New York, il 12 Ottobre 2011.
L’Italia rispetta la CEDAW? Il femminicidio in Italia alla luce delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite, in “Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche”, AA.VV. – A cura di Ines Corti, eum edizioni università di Macerata, 2012
Il primo rapporto mondiale delle Nazioni Unite sui femminicidi, in “Femicidio. Corredo Culturale”, Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2012 Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio (in “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011
Maschi perché uccidete le donne? Il femminicidio non è un fatto privato, riguarda l’intera collettività, in “Mia per sempre. Femminicidio e violenza sulle donne”, AA.VV. - A cura di G. Salvatore, Franco Angeli, 2011
Persecuzione per motivi di genere e protezione internazionale:l’ostacolo della sudditanza nella giurisprudenza della Suprema Corte in “Diritto immigrazione, cittadinanza”, Franco Angeli, febbraio 2009
Femicide e feminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche, Questione Criminale n. 2/2008, Carocci Editore
Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, FrancoAngeli, 2008
Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, FrancoAngeli, 2008
“Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio.
Spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della
violenza sulle donne con una prospettiva di genere”, Giuristi Democratici,
2006
venerdì 30 novembre 2012
Femminicidio: proposte di intervento in ambito giudiziario
Tavola
rotonda
FEMMINICIDIO:
ANALISI,
METODOLOGIA E INTERVENTO IN AMBITO GIUDIZIARIO.
PER UNA
STRATEGIA CONCRETA DI LAVORO INTERDISCIPLINARE
Roma,
30.11.2012
ATTI DEL CONVEGNO, pubblicati da Luisa Betti sul blog “Antiviolenza” il 07.12.2012
Link: http://blog.ilmanifesto.it/antiviolenza/2012/12/07/femminicidio-i-tribunali-aprono-le-porte-al-confronto/
Introduzione
Antonella Di Florio – presidente sezione Tribunale di Roma
“Questo convegno è stato pensato nel
marzo del 2012 partendo da un articolo scritto da Luisa Betti sul Manifesto,
quando le vittime di femminicidio erano, in Italia, 37. Oggi sono diventate 117
comprese le vittime collaterali. Ora nessuno può più negare che l’uccisione
delle donne configuri una fattispecie specifica che risponde a presupposti
peculiari e nessuno ritiene che si possa più parlare genericamente di omicidio.
La particolarità dei moventi e delle circostanze in cui il delitto viene
commesso consente di coniare e pronunciare senza timore il termine di
femminicidio, rispetto al quale c’era stato finora qualche rifiuto, qualche
reticenza. Sono stati fatti alcuni passi avanti. Registriamo, infatti, percorrendo
gli eventi a ritroso: il grande
successo e la grande risonanza della giornata contro la violenza dello scorso
25 novembre; la sottoscrizione della Ministra Elsa Fornero, lo scorso 27
settembre, della Convenzione Europea di Istanbul depositata l’11.5.2011 che,
però, non è stata ancora ratificata dall’Italia – anche se la ratifica è stata
promessa entro la fine della legislatura; alcune proposte di legge – sia quella
presentata dalla senatrice Serafini sia quella proposta da Buongiorno-Carfagna
– che, con tutti i limiti anche contenutistici, si trovano però a fine
legislatura; e ancor prima l’approvazione della legge sullo stalking. A tutto
ciò si aggiunga anche il cambiamento del linguaggio giornalistico che pronuncia
la parola femminicidio prima desueta o meglio non coniata, la tendenza a una
migliore formazione degli operatori sociali e la creazione di una buona
sinergia fra gli Uffici di Procura e i centri di accoglienza delle donne
vittime, e la costante attività di lavoro e di sensibilizzazione dei Centri
Antiviolenza. Ma tutto questo – che già è un grande passo avanti – sembra non
bastare e sembra non arrestare il progressivo aumento del fenomeno. Il
femminicidio è diffuso spaventosamente in tutto il mondo. La Turchia, in
particolare, ha dato la paternità alla Convenzione Europea contro la violenza
sulle donne e la violenza domestica, ed è stato il primo paese a ratificarla
perché è uno degli Stati più coinvolti o almeno uno dei paesi in cui tale
spaventosa barbarie riesce ad essere registrata con dati raccapriccianti: il 42
% di donne con più di 15 anna ha subito violenza fisica e sessuale, e la
percentuale sale al 47% nelle campagne. Qui tra febbraio e marzo del 2012 sono
state uccise 52 donne, ma nello stesso periodo del 2010 ne erano state uccise 217,
e una su tre è stata uccisa perché aveva chiesto il divorzio. Il contenuto
della Convenzione di Istanbul – che cerca di unificare la lotta contro il
fenomeno in tutti i Paesi europei ma che è aperta anche a Stati fuori
dall’Europa – è altamente emancipatorio: dedica molte disposizioni alle forme
di prevenzione e molte altre alle forme di protezione delle vittime prevedendo
espressamente la necessità che venga, ad esempio, garantito il diritto al
risarcimento del danno, diritto già in passato affermato attraverso la
direttiva 2004/80 recepita in Italia con il Dlvo 204/2007 del quale peraltro si
hanno scarse notizie di effettiva applicazione: diritto che presenta una
particolare importanza perché la sua affermazione consente alla vittima di
liberarsi di ogni senso di colpa – che purtroppo permane ovi si scampi alla
tragedia – attraverso l’affermazione
dell’altrui totale responsabilità dell’aggressione. I principi affermati
nella Convenzione di Istanbul sono di grande importanza ma è altrettanto
importante che non rimangano lettera sulla carta e che vengano tradotti in
strumenti concreti sia per prevenire ulteriori reati sia per apprestare
un’adeguata protezione a chi dovesse ancora essere colpita dalla folle violenza
di una cultura che confonde l’amore con l’ossessione del possesso e giustifica
talvolta, ancora nel 2012 , il femminicidio con la lesione dell’onore. Questo
convegno è stato pensato come un’incontro – fra più operatori che dolorosamente
si sono dovuti occupare di casi di violenza – finalizzato a combattere per la
libertà delle donne a non morire: le
parole di tutti saranno un piccolo grande contributo per vincere questa
grande battaglia”.
Interventi
Barbara Spinelli – avvocata penalista, esperta di femminicidio – Giuristi Democratici, Piattaforma CEDAW, Convenzione NoMore!
“Il femmicidio e il femminicidio
sono due neologismi coniati per evidenziare la predominanza statistica della
natura di genere della maggior parte degli omicidi e violenze sulle donne.
Femmicidio è l’uccisione della donna in quanto donna (cifr. Diana Russell), e
nella ricerca criminologica include anche quelle situazioni in cui la morte
della donna rappresenta l’esito/la conseguenza di pratiche sociali misogine.
Femminicidio è “la forma estrema di violenza di genere contro le donne,
prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato,
attraverso varie condotte misogine che comportano l’impunità delle condotte
poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la
donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con
l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di
morte violenta di donne e bambini, di sofferenze psichiche e fisiche comunque
evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e
all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia” (cifr. Marcela Lagarde). Si
tratta di due categorie di analisi sociologica e criminologica. In alcuni
paesi, in particolare dell’America Latina, si è scelto anche di introdurre nei codici
penali le fattispecie o le aggravanti di femmicidio o di femminicidio. La
scelta spesso ha costituito un atto simbolico a fronte di situazioni di
sistematica violazione dei diritti delle donne, di altissimi gradi di impunità,
e di revisioni strutturali di impianti normativi che si caratterizzavano per
contenere già prima previsioni che al contrario erano apertamente
discriminatorie nei confronti delle donne. Dunque in quei luoghi l’introduzione
di fattispecie con una specificità di genere ha costituito una sorta di misura
speciale temporanea per accelerare il cambio culturale nel riconoscimento del
disvalore degli atti di violenza compiuti nei confronti delle donne. Certo un
simile utilizzo del diritto penale non troverebbe ragione nell’ordinamento italiano,
dove, come evidenziato dall’Onu, a fronte di un invidiabile, ma pur sempre
perfettibile, impianto normativo, resta il problema dell’implementazione delle
norme esistenti, viziata dal pregiudizio di genere. La violenza maschile sulle
donne costituisce una violazione dei diritti umani, della quale il femminicidio
costituisce la manifestazione più estrema. La codificazione del femminicidio
quale violazione dei diritti umani, è avvenuta nell’ambito del sistema di
diritto internazionale umanitario internazionale e regionale. In Italia, anche
rispetto ad altri Paesi europei, persiste una significativa difficoltà per le
Istituzioni e per i giuristi a concepire la necessità di un approccio giuridico
e politico alla violenza maschile sulle donne che la affronti quale violazione
dei diritti umani. Di conseguenza, le politiche e le riforme legislative
difficilmente rispondono all’esigenza di attuare le obbligazioni istituzionali
in materia – come prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggere le
donne dalla violenza maschile, perseguire i reati che costituiscono violenza
maschile, procurare compensazione alle donne che hanno subito violenza maschile
– nei modi e nelle forme indicati dalle Nazioni Unite (Raccomandazioni
all’Italia del Comitato Cedaw e della Relatrice Speciale Onu contro la violenza
sulle donne, Rashida Manjoo). Si ricorda infatti che anche in materia di
violenza maschile sulle donne, gli Stati sono tenuti non solo a non violare
direttamente i diritti umani delle donne, ma anche ad esercitare la dovuta
diligenza per impedire violazioni dei diritti fondamentali posti in essere dai
privati. Si configura una responsabilità dello Stato, qualora i suoi apparati
non siano in grado, attraverso l’esercizio delle funzioni di competenza, di
proteggere, attraverso l’adozione di misure adeguate, il diritto alla vita e
all’integrità psicofisica delle donne, o qualora l’aggressione da parte di
privati a questi diritti fondamentali sia favorita dal mancato o difficile
accesso alla giustizia da parte della donna. In tal senso, si ricorda che
l’Italia nel 2009 è già stata condannata dalla CEDU (Majorano c. Italia). Il
problema principale che caratterizza l’inadeguatezza delle risposte
istituzionali alla violenza maschile sulle donne in Italia, è rappresentato dal
mancato riconoscimento da parte delle Istituzioni della persistente esistenza
di pregiudizi di genere, e dell’influenza che questi esercitano
sull’adeguatezza delle risposte istituzionali in materia. C’è infatti una vera
e propria tendenza alla rimozione, del fatto che fino a ieri il sistema
giuridico italiano era profondamente patriarcale: chi ricorda la data della
riforma del diritto di famiglia, che ha abolito la potestà maritale? E le
riforme del codice penale che abolito l’attenuante – per gli uomini – del
delitto d’onore e hanno spostato la violenza sessuale da reato contro la morale
a reato contro la persona? Il fatto è che quella stessa mentalità ancora oggi è
profondamente radicata nel pensiero degli operatori del diritto e, in assenza
di formazione professionale sul riconoscimento della specificità della violenza
maschile sulle donne e delle forme in cui si manifesta e degli indicatori di
rischio che espongono la donna alla rivittimizzazione, spesso si risolve in
sentenze dalle motivazioni anche palesemente sessiste ovvero nella mancata
ricezione di denunce-querele ovvero nella mancata adozione di misure cautelari
a protezione della donna, il tutto descritto dalle Nazioni Unite come il
persistere di atteggiamenti socio-culturali che condonano la violenza di
genere. La percezione di inadeguatezza della protezione da parte delle
sopravvissute al femminicidio in Italia risponde a un problema reale,
confermato dai dati ormai noti: 7 donne su 10 avevano già chiesto aiuto prima
di essere uccise, attraverso una o più chiamate in emergenza, denunce, prese in
carico da parte dei servizi sociali. Allora occorre anche da parte degli
operatori del diritto sollecitare i soggetti istituzionali preposti al corretto
adempimento delle obbligazioni internazionali in materia di prevenzione e
contrasto al femminicidio. In particolare sul fronte della prevenzione, con la
predisposizione di sistemi di efficace e uniforme raccolta dei dati sulla
vittimizzazione e sulla risposta del sistema giudiziario (con dati pubblici, disponibili
online e costantemente aggiornati); e la formazione di genere per tutti gli
operatori del diritto. Mentre sul fronte della protezione bisogna favorire la
formazione di sezioni specializzate, l’intervento anche in emergenza da parte
di “volanti specializzate”, e favorire linee-guida e protocolli di azione
nazionali da adottarsi per i vari uffici (protocolli di intervento per le forze
dell’ordine, protocolli della magistratura inquirente sulla conduzione delle
indagini, protocolli per l’adozione degli ordini di protezione, ecc.) per
facilitare anche l’organizzazione delle procure e dei giudici per le indagini
preliminari e per l’esecuzione della pena in maniera tale da trattare in via
prioritaria le situazioni di violenza nelle relazioni di intimità. A cui
aggiungere un maggiore coordinamento tra tribunale per i minorenni, procura
della repubblica, tribunale civile, anche attraverso la previsione di obblighi
di comunicazione, e il divieto di mediazione per i reati famigliari. Sul fronte
della persecuzione bisogna invece favorire l’immediata implementazione della
direttiva europea del 2012 sulle vittime di reato e sul fronte della
compensazione portare avanti la formazione professionale per favorire il
riconoscimento della specificità dei danni nei casi di violenza di genere.
Infine è necessario anche incentivare l’utilizzo del sequestro conservativo dei
beni dell’indagato in fase di indagini preliminari, introdurre misure atte ad
anticipare la finalità riparatoria della costituzione di parte civile nel
processo penale, attraverso interventi tempestivi che prevedano anche una
protezione economica della parte offesa”.
Maria Monteleone – procuratrice aggiunta, Procura della Repubblica di Roma
“È opportuno precisare che con
l’espressione femminicidio indichiamo non soltanto l’uccisione della donna, ma
anche ogni forma di violenza alla donna in quanto tale, cioè ogni azione
criminale che si caratterizzi per essere perpetrata da un uomo nei confronti di
una donna, alla quale spesso è stato (o è) legato da una relazione affettiva:
un marito, un convivente, un fidanzato, il padre, il fratello ovvero un uomo
comunque vicino alla donna. Il primo elemento di valutazione è che i dati
statistici stanno a dimostrare come il fenomeno della violenza che caratterizza
le relazioni familiari è oggettivamente molto grave, perché sono
statisticamente elevati i nuovi procedimenti che ogni anno vengono iscritti.
L’altro aspetto drammatico è proprio la forma e le caratteristiche della
violenza che si esercita sulle donne che assume connotazioni di notevole
pericolosità sotto il profilo della condotta e degli effetti che determina
sulle persone coinvolte, tanto che sempre più frequentemente si deve fare
ricorso alla adozione di misure cautelari, e quella di più frequente applicazione
è la custodia in carcere. Molte delle realtà familiari, all’interno delle quali
si scatenano forme di violenza indicibile, si caratterizzano anche per il fatto
che queste violenze si protraggono nel tempo con conseguenze devastanti per le
vittime che sono nella quasi totalità donne: si pensi ai nuclei familiari
multietnici che spesso sono portatori di culture molto diverse dalle nostre e
che spesso per lungo tempo restano impermeabili anche ai principi fondamentali del nostro sistema che non
riconoscono neppure che la donna sia soggetto di diritti in quanto persona e
che la considerano poco più che un oggetto. Le violenze che caratterizzano le
famiglie sono un numero molto elevato e soprattutto sfuggono a qualsiasi
controllo e spesso anche alla repressione. Non vi è dubbio che l’approccio con
queste forme di criminalità, proprio in ragione della loro specificità,
richiedono un approccio investigativo di tipo specialistico, perché solo chi
conosce approfonditamente le dinamiche tipiche di queste forme di violenza può
predisporre e assicurare interventi adeguati, e questo non può essere ignorato
da chi riceve la notizia di reato che deve rapportarsi con la vittima con
modalità adeguate e non certo burocratiche. Intendiamo dire che l’approccio
investigativo a queste forme di violenza non può prescindere da alcuni elementi
significativi. Si consideri che molti dei fatti che poi evolvono in condotte
aggressive di maggiore gravità, spesso sono preceduti da episodi che vengono
minimizzati e trascurati e che anche dagli organi inquirenti sono trattati come
banali liti tra vicini o condominiali, dando luogo all’avvio di molti
procedimenti che finiscono al giudice di pace rubricati come ingiurie,
diffamazioni, minacce o lesioni volontarie semplici: il tutto con gli intuibili
esiti. Bisogna avere la capacità e la disponibilità per attenzionare ogni
episodio di violenza che è portato a conoscenza delle forze dell’ordine. E’ un
dato acquisito che in pochi casi la violenza si ferma ad un singolo fatto,
mentre risulta che molto spesso ci si trovi di fronte a un crescendo di
gravità, e un intervento tempestivo che può impedire che la situazione evolva
in maniera ancora drammatica. Il piano di intervento, anche conseguente alla
entrata in vigore della legge n.172 del 2012 – conversione della Convenzione di
Lanzarote – impone la revisione delle relazioni tra P.M. e organi inquirenti
(si consideri gli effetti della modifica dell’art. 351 c.p.p.), che deve essere
capace di dare risposte concrete ed efficaci in tempi adeguati alle esigenze
delle vittime. Risposte che sappiano riconoscere il fenomeno e determinarsi di
conseguenza, impostando una strategia investigativa a vasto raggio mirata alla
tutela della donna e dei minori, assicurando anche un supporto e un’assistenza
economica, ove necessaria. Per restare sempre sul piano della concretezza, sia
pure molto velocemente, voglio fare alcune riflessioni e anche proposte di
interventi normativi che, a mio avviso, sarebbero necessari. Innanzi tutto si
deve assicurare un’effettiva e concreta assistenza legale alla vittima fin dal
momento in cui deve presentare la querela o la denuncia, e bisogna introdurre
modifiche legislative specifiche per la parte offesa anche nella fase delle
indagini preliminari. Occorre prendere atto che la vittima di questi fenomeni
criminosi riveste una posizione particolare in un sistema processuale, il
nostro, che è troppo sbilanciato a favore dell’autore del delitto, al quale
vengono assicurate le più ampie garanzie possibili. In tale ambito rientra il
ruolo fondamentale che deve essere riconosciuto alle associazioni a tutela
delle donne che svolgono un ruolo delicatissimo e che vanno potenziate. E’
innegabile come nei casi più gravi (e sono molti) sia necessaria una strategia
di sostegno e di presa di coscienza della vittima di tale sua qualità, ovvero
di farle acquisire la consapevolezza che è parte offesa nel processo e che deve
riappropriarsi dei propri diritti in quanto persona. Una delle constatazioni
più frequenti in questo tipo di investigazioni è che molte donne sembrano non
rendersi conto della gravità dei torti subiti, e in alcuni casi vi è anche l’esigenza di aiutare e sostenere
la donna in un percorso di ricostruzione come persona: e tutto ciò è
difficilmente conciliabile con i tempi e le regole del processo. Sul piano
giuridico bisognerebbe quindi valutare l’opportunità di alcune modifiche mirate
che prendano in considerazione la realtà dei fatti. E’ auspicabile che nel caso
di lesioni volontarie sia considerata come circostanza aggravante la qualità di
coniuge o convivente della vittima, e ciò potrebbe avvenire attraverso la
modifica del n. 2 dell’art. 576 c.p. (al quale rinvia l’art. 585), che
attualmente contempla come aggravante l’ipotesi del fatto commesso contro
l’ascendente o il discendente. A ciò aggiungerei l’introduzione di nuove e
specifiche misure precautelari che consentano al pubblico ministero (o
eventualmente anche all’ufficiale di p.g.) di disporre immediatamente e
provvisoriamente l’allontanamento dalla casa familiare e/o il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tra i reati spia che
devono essere attenzionati in modo particolare, non vi è dubbio che debbano
esserci gli atti persecutori, ed è certamente da introdurre anche la
disposizione vigente per la violenza sessuale che rende non rimettibile la
querela. Si consideri che tale delitto spesso assume forme gravi e impone
l’adozione di misure cautelari personali che dovrebbero cessare appena la
vittima rimette la querela: si tratta di una circostanza che talvolta espone la
vittima a pressioni e minacce proprio per rimettere la querela. Il comma 2
renderebbe necessario consentire l’adozione di un provvedimento di sequestro
conservativo prima e a prescindere dall’esercizio dell’azione penale, e quindi
già nella fase delle indagini preliminari, al fine di assicurare in via
cautelativa il futuro ed eventuale adempimento degli obblighi di restituzione e
risarcimento danni alle vittime del reato. Non possiamo accontentarci della
risposta repressiva, anche se arriva e spesso anche tardivamente, e dobbiamo
studiare un sistema penale e processuale nel quale la finalità riparatoria e
risarcitoria assuma un ruolo centrale.
Intendo dire che alla vittima di gravi maltrattamenti in famiglia può non
bastare la condanna del maltrattante se a seguito di ciò, nonostante la
cessazione delle violenze, la stessa si ritrova senza possibilità economiche e
con figli da mantenere, magari del tutto dimenticati dal padre. In questo
settore si determinano dinamiche e relazioni di natura economica che
condizionano fortemente le scelte delle persone e che ci hanno indotto a
coniare l’espressione di vera e propria violenza economica. La strategia nella quale occorre muoversi è che la
violenza su una donna non è un fatto privato, non riguarda soltanto l’autore e
la sua vittima, ma è un fatto che va a incidere sulle fondamenta di una società
civile, quindi impone l’intervento dello Stato. Sarebbe auspicabile quindi che
tutto ciò si traducesse in una efficace strategia preventiva: la violenza di
genere deve essere, prima che repressa, prevenuta”.
Maria Luisa Pellizzari – direttrice Servizio Operativo Centrale, Ministero degli Interni
“Il Servizio Centrale Operativo è
una struttura di polizia centrale altamente specializzata per il contrasto alla
criminalità organizzata – non di matrice terroristica ed eversiva – e comune in
tutte le sue manifestazioni più pericolose e in qualunque composizione etnica
si esprima. Ha funzioni di impulso e coordinamento informativo e operativo
delle Squadre Mobili delle Questur, e partecipa direttamente alle indagini
delle Squadre Mobili nei casi di particolare complessità. Nel corso degli anni
ha assunto sempre più importanza, anche nelle attività seguite dallo SCO
(Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), il contrasto della
violenza di genere, tematica nella quale la Polizia di Stato ha sempre avuto
un’esposizione di primo piano, essendo stata la prima Forza di polizia a
dotarsi, fin dai primi anni Sessanta, di una struttura dedicata, con il Corpo di
Polizia Femminile. Nel corso degli anni, parallelamente alla riorganizzazione
della Polizia di Stato, anche le strutture dedicate alla trattazione dei reati
commessi in pregiudizio di donne e minori sono stati innovati. Infatti, nel
1996 sono stati istituiti, presso ogni Questura, gli Uffici Minori, incardinati
nelle Divisioni Anticrimine e deputati allo svolgimento dell’attività di
prevenzione. Nel 1998, invece, è stata costituita, presso ogni Squadra Mobile,
una sezione ad hoc specializzata nelle indagini concernenti lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia e il turismo sessuale in danno di
minori, competenza che, negli anni, è stata estesa ai reati commessi in ambito
domestico e allo stalking. Gli operatori assegnati agli Uffici che si occupano
di tale tematica ricevono una specifica formazione multidisciplinare che pone
al centro dell’attenzione le vittime e le modalità più efficaci per prevenire
la recrudescenza delle violenze. Ciò può essere ottenuto attraverso una
corretta valutazione dei fattori di rischio e la conseguente valutazione del
rischio di recidiva, che può arrivare alla commissione dell’omicidio, nei casi
più gravi. Al riguardo, attesa l’estrema importanza della formazione in un
settore così delicato, lo SCO, avvalendosi della collaborazione di docenti del
Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli e di operatori
dell’associazione Differenza Donna, che gestisce centri antiviolenza nella
provincia di Roma, ha sperimentato, in numerosi corsi di formazione, il metodo
S.A.R.A., acronimo che sta per Spousal Assault Risk Assessment, ovvero
Valutazione del rischio di aggressione della partner. Il monitoraggio
interforze degli omicidi consumati sul territorio nazionale, effettuato dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha evidenziato, infatti, che la maggior
parte di quelli commessi in pregiudizio di donne è maturato in un contesto
familiare (in particolare, dal 2010 ad oggi, del totale degli omicidi con
vittima di sesso femminile, circa il 70% è stato commesso in ambito familiare).
L’Italia, possiamo dire, ha una legislazione avanzata in tal senso, pur non
essendovi una fattispecie penalistica di violenza domestica. Da ultimo, la L.
23 aprile 2009, n. 38 ha introdotto il delitto di atti persecutori, colmando un
vuoto giuridico che non consentiva agli operatori di polizia di intervenire in
tutti quei casi ai limiti della rilevanza penale. L’esperienza di questi anni
di applicazione della nuova norma ha confermato che anche lo stalking si
concretizza nella maggior parte di casi tra partner ed ex-partner. Sotto il profilo delle misure di intervento,
la legge ha dotato il Questore dello strumento, di tipo preventivo, denominato
ammonimento, che offre una tutela anticipata alla vittima di stalking che non
intende presentare una formale denuncia-querela. Dopo più di tre anni di
applicazione l’ammonimento è risultato efficace nell’impedire che i
comportamenti persecutori siano portati a ulteriori conseguenze. La sua
funzione dissuasiva, determinata dal fatto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento comporta la procedibilità d’ufficio
per atti persecutori, è dimostrata dal fatto che, allo scorso 26 novembre 2012,
solo il 18% dei soggetti ammoniti è risultato recidivo, venendo successivamente
denunciato o arrestato per atti persecutori”.
Elvira Reale – psicologa e responsabile dello sportello antiviolenza presso l’ospedale San Paolo di Napoli
“La violenza contro le donne si
combatte su vari fronti: politico, culturale, giudiziario e, non ultimo, sul piano
sanitario, un settore che finora non è stato coinvolto in maniera adeguata,
diretta e autonoma. Eppure, almeno dal 2002, l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) ha indicato come la violenza contro le donne – in particolare
l’intimate partner violence – sia la eziologia comune di molte patologie (in
primis la depressione) e come sia necessaria una trasformazione delle prassi
sanitarie, diagnostiche e trattamentali, per cogliere questa realtà. Fa parte
di una buona pratica media e psicologica fare diagnosi appropriate collegate a
eziologie corrette, e per fare questo la sanità deve introdurre nella
valutazione anamnestica i fatti di violenza pregressa sia per le donne sia per
i minori. Tutto ciò passa attraverso un’attivazione autonoma del campo sanitario
in tema di anti-violenza che preveda la riformulazione di prassi diagnostiche e
d’intervento. L’OMS consiglia, ad esempio, lo screening generale per la
violenza di tutte le donne che arrivano a qualsiasi servizio sanitario, ed
esistono una serie di strumenti ormai codificati per visualizzare la presenza e
gravità degli eventi di violenza nella vita di una persona e per valutarne gli
effetti post-traumatici. E mentre s’ipotizzano e si sperimentano buone prassi
sanitarie – come a Napoli dove da 4 anni è in atto presso l’Ospedale San Paolo,
un pronto soccorso psicologico – rimangono in atto vecchie prassi non
confortate da dati scientifici e quindi pregiudizievoli per la salute delle
donne e dei minori. Un esempio per tutti è la recente sentenza al processo
riguardo l’uccisione di Fiorinda di Marino in cui l’omicida è stato giudicato
incapace di intendere e di volere sulla base di una perizia incompetente in
materia di violenza di genere, e senza un riscontro critico di fatti e prove –
che potevano invece indicare un quadro difensivo di tipo simulatorio. Un
discorso specifico meritano poi le perizie psicologiche e le attività dei Ctu
(Consulenza tecnica d’ufficio) in campo civile quando si deve decidere
dell’affido dei minori nel momento in cui le donne giungono alla separazione
attraverso denunce di violenze, e dove la recente prassi
psicologico-giudiziaria può sottrarre il minore con la forza al suo ambiente
abituale, nell’intento di correggere ipotetiche storture relazionali. Le Ctu
incompetenti sono quelle che non valutano i fatti di violenza a monte del
contenzioso giudiziario e nascondono questa realtà con un semplice richiamo
alla conflittualità, criterio bipartisan che pone donne e uomini non come
vittima e offender ma al medesimo livello di responsabilità, di fronte a una
violenza che invece presuppone un dislivello di potere e quindi una diversa
responsabilità tra vittima e carnefice. La violenza contro le donne in queste
Ctu non è valutata, e quindi non è neanche valutato l’effetto del maltrattamento
assistito che spesso genera rifiuto del genitore maltrattante, generando timori
e ansie nel minore e riferiti coerenti con questi vissuti. Molte di queste Ctu,
che omettono una seria anamnesi sui fatti di violenza antecedenti che
motiverebbero nel minore questo comportamento di rifiuto, si orientano a
trovare un nuovo colpevole, e in modo ideologico e pregiudizievole lo
individuano nella madre come madre malevola. Con una metodoglogia non
confortata da prove – come l’ascolto attento del minore o di altri testimoni –
codesta madre diventerebbe l’agente del rifiuto del minore che si rifiuterebbe
di vedere l’altro genitore solo perché indottrinato da una mamma che agisce per
motivi emotivi non precisati (rancorosità, invidia, desiderio di possesso
esclusivo del figlio, ecc.). Ctu formulate in tal senso e accettate dal giudice
anche quando vi siano procedimenti penali in atto. Davanti a questa tragica
realtà è essenziale la formazione di psicologi ai temi sanitari della violenza
contro le donne in cui sia chiaro che la violenza del partner agisce come grave
stressor sulla vita delle donne e dei minori – la cui tutela costituisce un
diritto ben più pressante di quello alla bigenitorialità – e che i suoi effetti
sulla salute sono più o meno gravi in dipendenza di fattori quali intensità,
frequenza, durata della violenza e induzione di una percezione di minacciosità
sulla vita e sull’integrità psico-fisica. Oltre alla dotazione di strumenti
adeguati per valutare e diagnosticare gli effetti della violenza su donne e
minori (tra cui Elvira Reale, Maltrattamento e violenza sulle donne, vol. 1 e
2, Franco Angeli, ndr), occorrerebbe altresì anche che i giudici, di fronte a
perizie che oscurano i dati di violenza pregressi, si assumessero la
responsabilità di una valutazione autonoma in dissenso con tali elaborati
disponendo altre consulenze, e sostenendo dichiarazioni di incompetenza di tali
Ctu in ambito processuale perché non coerenti con lo specifico tema della
violenza, qualora emerga nel caso in giudizio. In un cammino di cambiamenti e
modifiche nei nostri assetti istituzionali sia sanitari (medici, psicologici e
psichiatrici) sia giudiziari – così come oggi ci chiede la Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica –
occorre che siano messi in campo nuovi strumenti di lettura e decodifica dei
processi di salute/malattia, nonché dei comportamenti delle vittime di violenza
familiare (donne e minori) e dei comportamenti dei partner maltrattanti e
violenti. Inoltre occorre che siano sospese e/o poste sotto osservazione
critica, prassi psicologico-giudiziarie
sancite dall’abitudine e da consolidati rapporti fiduciari che contengono però
al loro interno il richiamo viziato a tecniche e costrutti scientifici
indimostrati – come ad esempio la sindrome di alienazione parentale (Pas) di
Gardner – e comunque negazionisti, in via pregiudiziale, di quel fenomeno della
violenza contro le donne che la Convenzione di Istanbul, firmata a settembre
dall’Italia e di cui in questi giorni si chiede a gran voce la ratifica, ci
impone di valutare in ogni sede”.
Luisa Betti – giornalista esperta diritti donne e minori
“Rispetto all’anno scorso,
quest’anno il 25 novembre è stato diverso: per la Giornata mondiale contro al
violenza si sono moltiplicate le inziative in tutta Italia, anche grazie alla
Convenzione nazionale contro la violenza No More!, con un’attenzione dei mass
media che è stata altissima sul femmincidio. Una cosa molto positiva, che rende
l’idea di come l’informazione possa essere centrale nel contrastare la violenza
contro le donne, attraverso un’informazione corretta che non racconti la
storiella della “donna che se l’è cercata” ma che dia giusto peso al fenomeno
del femmincidio con dovuta documentazione e con un approccio diverso al genere.
Un’informazione che può contribuire fortemente al cambiamento di una cultura
ampiamente assecondata anche dalle istituzioni, e fertile terreno sul quale la
violenza sulle donne prolifera. E questo a partire dall’uso della parola
femminicidio che deve essere però riempita di contenuti e non usata come un
semplice slogan sia dai politici che dai media: una rivoluzione culturale che
passa anche attraverso un’informazione che smetta di ricalcare stereotipi
secondo i quali la donna sarebbe, anche lei, complice del suo stupro –
provocatrice o preda – e dove il marito o il fidanzato geloso uccide la donna
in un raptus perché fuori di sé, macchiandosi così di un reato meno grave che
richiama culturalmente al delitto d’onore. E invece di denunciare, si considera
tutto questo normale, soprattutto se i reati vengono consumati in famiglia per
cui una donna che si rivolge alla caserma più vicina può essere ancora oggi
liquidata con un vada a casa e faccia pace, o se una ragazza perseguitata da un
ex fidanzato stalker si rivolge ai carabinieri, come è successo alla sorella di
Carmela uccisa a Palermo due mesi fa, può capitare che si senta dire di
cambiare numero di cellulare. In realtà chi fa giornalismo ricalcando questi
stereotipi, non solo non dà la dimensione della gravità di quello che succede
manipolando gravemente la realtà, ma indirettamente giustifica e sostiene
quelle pericolose attenuanti culturali che permettono agli offender anche di
usufruire di alleggerimenti di pena, senza che questo scandalizzi o indigni
nessuno nell’opinione pubblica. Un esempio è la sentenza del Tribunale di
Belluno dell’anno scorso in cui un uomo, che ha stuprato una donna
minacciandola con l’accetta, ha usufrutito di attenuanti in quanto la donna
doveva sapere a cosa andava incontro perché conosceva il debole che l’uomo
nutriva nei suoi confronti – come è scritto nella sentenza che lo ha condannato
a 2 anni invece di 8 come chiesto dal pm. Un fatto che nessun giornale, tranne
il mio blog Antiviolenza sul Manifesto, ha ripreso criticandone i presupposti
appunto culturali”.
Giovanni Diotallevi – consigliere in Corte di Cassazione
“Questo incontro ha raggiunto un
obiettivo importante, direi fondamentale: raccogliere più competenze funzionali
a raggiungere una consapevolezza informata sul tema della violenza sulle donne.
Una consapevolezza culturale espressa da chi, in momenti diversi, si occupa di
informazione, prevenzione, accertamento e repressione dei comportamenti
delittuosi di genere. Ed è importante sottolineare come questa nuova sensibilità
emerga in un momento in cui, non a caso , vi è una convergenza di strumenti
internazionali: la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Lanzarote, la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, e l’approvazione
della direttiva europea del 2012 sulle vittime del reato, che pongono al centro
del dibattito, più aspetti del problema complessivo. E’ giusto sottolineare
come anche la risposta organizzativa della Corte di Cassazione, per assicurare
tempestività e prevedibile uniformità alle decisioni su questa materia, ha
previsto una razionalizzazione nella distribuzione degli affari concernenti
questa tipologia di reati, limitando sostanzialmente la competenza a due sole
sezioni. L’applicazione della legge sullo stalking e le modifiche sulla disciplina dei maltrattamenti in
famiglia, con la relativa problematica del mobbing, richiedono infatti
approfondimenti progressivi e affinamento di sensibilità giurisprudenziali.
L’opportuniutà di un approccio integrato di saperi si rivela dunque indispensabile
rispetto anche all’individuazione di mezzi ulteriori e diversi, rispetto a
quello esclusivamente repressivo, che rischia di intervenire solo nel momento
più doloroso delle vicende. La buona riuscita dell’istituto dell’ammonimento,
con riferiemento alla repressione dello stalking, la possibilità di enuclerare
strumenti di mediazione, anche prima della decisione del giudice, la
realizzazione di un circuito effettivo di sostegno della vittima, a prescindere
dall’intervento giurisdizionale, e comunque l’accompagnamento concreto della
vittima stessa nel suo percorso processuale, sono elementi di necessitata
novità per il raggiungimento di obiettivi soddisfacenti”.
Franca Mangano – presidente sezione Tribunale di Roma
“Cercherò di fare una rapida carrellata
sugli strumenti processuali con i quali il giudice civile può prevenire e
sanzionare le degenerazioni violente delle relazioni familiari, allo scopo di
individuare le più rilevanti criticità e i possibili sviluppi evolutivi in
vista di una più efficace tutela delle vittime. Grazie alla l. n. 154/200, il
giudice civile, alla stessa stregua del giudice penale, può adottare ordini di
protezione per allontanare familiari e conviventi che costituiscano un pericolo
per l’incolumità e per la serenità psichica di altri componenti il nucleo
familiare. Con il vantaggio che il giudice civile può essere chiamato a
intervenire anche se la condotta violenta o intimidatoria non si configura come
reato o se la vittima – come spesso accade – non vuole presentare querela.
Inoltre il giudice può unire alla misura dell’allontanamento, ordini di
erogazione di somme a sostegno della famiglia o invio ai servizi sociali
(centri antiviolenza, ecc.). Accanto a questo sistema cautelare, il giudice
civile provvede al risarcimento del danno derivante dal fatto reato o
dall’illecito civile. La maggiore criticità risiede nella difficoltà di
quantificare il danno che una violenza sessuale o una condotta violenta in
genere, produce sulla salute della donna, sulla sua dignità e sulla sua
capacità di autodeterminazione. La giurisprudenza si affatica attorno alla
ricerca di criteri che assicurino un serio ristoro alla sofferenza delle donne
vittime di violenza, ma gli strumenti processuali (Ctu, criteri medico-legali,
valutazioni psicologiche) non offrono sempre risposte soddisfacenti. Le più
incoraggianti prospettive di sviluppo della giurisprudenza, si rinvengono in
quelle (poche) pronunce che riconoscono l’illecito endofamiliare, come fonte
autonoma di risarcimento del danno. Si tratta di una giurisprudenza che ha
abbandonato la cultura dell’immunità familiare dinanzi alla responsabilità
civile e che non sacrifica i valori della dignità e della libertà della persona
ai principi di solidarietà e di tolleranza, in nome dei quali i soprusi più
infami perpetrati all’interno della famiglia rimangono senza sanzione. Il
vantaggio più evidente è che, grazie a questa ricostruzione, la condanna a
risarcire il danno derivante da una condotta illecita può concorrere con le
sanzioni tipiche del diritto della famiglia: addebito, sequestro dei beni,
esclusione dalla gestione dei beni comuni. La principale criticità risiede
nella difficoltà della donna, che chiede di essere risarcita, di provare i
comportamenti del proprio partner: a volta sfuggenti, ma per lo più limitativi
della sua autonomia e libertà personale (c.d. mobbing familiare). Anche per
rimediare a questo problema, una parte della dottrina costruisce un onere
probatorio più attenuato per la vittima che chiede di essere risarcita,
configurando la responsabilità per illecito endofamiliare, come una
responsabilità para-contrattuale sul genere del sistema configurato per la
responsabilità medica, e sulla base di una premessa di doverosa protezione del
soggetto debole (malato, donna ecc.)”.
Elisabetta Rosi – consigliere in Corte di Cassazione
“Va ribadito il ruolo sussidiario
che la legislazione penale riveste, così come previsto nell’ambito delle
strategie della Convenzione Europea contro la violenza sulle donne e contro la
violenza domestica – varata a Istanbul l’anno scorso – che vedono nella
prevenzione e soprattutto nella protezione delle vittime, la chiave di volta
del contrasto al fenomeno della violenza contro le donne. Certamente
un’efficace azione di protezione delle vittime dalle offese penalmente
rilevanti che si manifestino inizialmente – come stalking, maltrattamenti,
lesioni personali, violenze sessuali, ecc. – contribuisce a inibire il
crescendo dei comportamenti di sopraffazione che caratterizzano le violenze
contro le donne, crescendo che spesso conduce al femminicidio. Un’efficace
azione di protezione potrebbe inoltre facilitare l’emersione di molte
situazioni che restano invisibili, nella iniziale fenomenologia, o che sono
presentati dalle stesse donne in modo da occultare la situazione di violenza
subìta: come ad esempio le dichiarazioni al pronto soccorso di accidentalità
delle lesioni (come il giustificare ecchimosi dicendo di essere caduta dalle
scale). Sarebbe certamente auspicabile che la ratifica della Convenzione di
Istanbul costituisse l’occasione per dare implementazione alla direttiva
dell’Unione europea n. 29 del 2012 che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione di tutte le vittime di reato, con particolari
disposizioni per le vittime della violenza nelle c.d. close relationship. Tale
intervento è ancor più necessario in quanto il nostro sistema processuale
penale deve fare i conti con il problema, ormai sistemico, dei tempi di durata
dei processi penali non ragionevoli non solo riguardo agli imputati, ma anche
in riferimento alle vittime. Intanto, in attesa di un intervento organico e non
più differibile, occorre che il sistema giudiziario insista per l’inserimento
tra i criteri di priorità nella trattazione dei processi, dei reati relativi alla
violenza di genere; e promuova la modifica di approccio culturale da parte dei
giudici verso tale tipo di reati, non solo stabilendo una formazione permanente
sulle tematiche di genere aperta ai contributi delle diverse professionalità
non giuridiche, ma sviluppando la consapevolezza della necessità di un uso
della lingua italiana coerente con il rispetto dei diritti anche delle vittime
particolarmente vulnerabili, nella redazione delle sentenze e degli altri
provvedimenti giudiziari. E infine cooperi con le tutte le iniziative che
vogliano riconoscere alla vittima i diritti di assistenza ed eventuale protezione nel processo”.
Vittoria Tola – responsabile nazionale Udi e tra le promotrici della Convenzione “No More!” contro la violenza sulle donne–femminicidio
“I problemi evidenziati dalle
diverse relazioni dimostrano la straordinaria complessità del fenomeno e
l’articolazione e le difficoltà delle risposte necessarie. Anche solo a volersi
fermare sulle ultime considerazioni che
riguardano la eccessiva lunghezza dei processi e il problema del risarcimento
delle vittime e di come sia difficile definire un criterio, mi chiedo quanto
sia valutabile, per esempio, nel caso della ragazzina di Montalto stuprata da
un gruppo di amici che hanno avuto la solidarietà di un intero paese (sindaco
in testa), la vita distrutta di un’adolescente che all’epoca aveva 15 anni e
che oggi ne ha 22, mentre il processo deve ancora concludersi. Un processo che
nel frattempo ha distrutto la vita della ragazza, quella della sorella, del
fratello, della madre e del padre. Una giovane che ha perso la scuola, lei che
sognava di andare all’università, da cui si è ritirata per quanto stava male,
lei che era la più brava della classe, accontentandosi di lavoretti che non la
mettono a contatto con la gente del luogo. Tutto questo quando allo stupro non
corrisponde nessuna solidarietà sociale e culturale, a cui si aggiunge la
vittimizzazione secondaria anche in tribunale. Mi chiedo come siano valutabili
i danni psico-fisici di una donna torturata e annichilita dal marito o dal
compagno di fronte a i suoi figli: danno psicologico, fisico, sociale, un danno
nel corpo che diventa malattia, come diceva Elvira Reale. Anch’io ho visto
sviluppare tumori come quello che ha ucciso Donatella Colasanti (la ragazza
sopravvissuta nello stupro del Circeo), o malattie gastroenterologiche che
resistono a farmaci e interventi chirurgici, o malattie cardiache e/o mentali.
Per dare un ordine di grandezza solo dei costi sanitari delle vittime di
violenza domestica, l’Inghilterra ha valutato una cifra pari a circa 125 euro
per abitante del Regno Unito. Gli interventi di questo tavolo dovrebbero essere
proposte e rilanciate in modo pubblico dal ministro della giustizia,
dell’interno, della sanità dimostrando non solo di conoscere il lavoro degli
operatori delle strutture che li riguardano, ma anche per avere consapevolezza
delle potenzialità e dei punti critici dello Stato che rappresentano. Perchè
non ha detto niente la ministra Fornero, che oltre al ministero del Welfare ha
il coordinamento di tutte le politiche sulla violenza come ministra delle pari
opportunità? Perchè Monti non ci ha ricevuto come chiesto dalla Convenzione No
more! per ascoltare quanto chiedevamo? La Convenzione No More! ha tentato di
indicare gli ambiti e le priorità su cui intervenire a partire da dati mai
raccolti in modo sistematico ma riassunti dalla stampa come appunto il numero
dei femmincidi in Italia che il ministero degli interni non ha mai raccolto in
maniera organica. Un fenomeno grave che non sparisce mettendo la testa sotto la
sabbia, soprattutto se l’ambito è quello della famiglia che è il cuore di
relazioni violente e che coinvolge l’ambito penale e civile. Oggi discutiamo di
femminicidio e di che cosa questa parola significhi ma le parole per dire la
verità in questo paese fanno sempre fatica ad affermarsi come rivelatrici di
senso e di realtà. Forse perché sono fenomeni che molti pensano come problemi
privati e quindi fuori del patto sociale che definisce lo Stato e che si definisce
come patto sociale tra uomini da cui le donne sono escluse: nonostante abbiamo
firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazioni contro le donne.
Storicamente veniamo da una violenza maritale e patriarcale accettata anche nei
codici. Una violenza che emerge come richiesta di reato contro la persona e non
contro la morale, come recitava il Codice Rocco, quando il movimento delle
donne lanciava la legge di iniziativa popolare nel 1979: una battaglia che
durerà 16 lunghi anni con voti laceranti in parlamento perché molti, in quella
sede, non volevano affrontare proprio lo stupro coniugale. Sappiamo com’è
finita, e mentre le donne costruivano i centri antiviolenza, maturava la legge
del 2001 per l’allontanamento del familiare violento. Lo stalking, già definito
dal DPO e dal ministero della giustizia, pur essendo stato sollevato da tempo
come questione legata alle molestie persecutorie, è stato lasciato in eredità
al governo di centro destra che lo ha deformato e collocato in un dibattito
politico dove la violenza contro le donne virava spesso verso politiche
emergenziali e securitarie, oltre che xenofobe. Oggi, anche in concomitanza con
la consapevolezza dell’alto numero di femminicidi, con la necessità della
ratifica della Convenzione di Istanbul – che molti dicono possibile già in
questo fine di legislatura – si propongono nuove leggi. Eppure prima di
lanciare nuove proposte, soprattutto di tipo penale – che danno la risposta più
facile ma meno necessaria per le vittime – sarebbe necessario fare una verifica
attenta della nostra legislazione, e capire se servono altre leggi e di che
tipo, o se servono politiche precise di aiuto alle donne, politiche di
formazione di tutti coloro che sono coinvolti nell’accoglienza, nel recupero,
nella difesa e nella tutela di una donna che subisce violenza. In un contesto
in cui la prevenzione si opera attraverso la maturazione di una nuova coscienza
con obiettivi culturali che si devono porre anche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle università, e soprattutto attraverso i mass media. Si dice sempre
che la violenza contro le donne è un fenomeno culturale, un fenomeno iscritto
nella tradizione, che viene da lontano, che appartiene alla mentalità. Ma
cultura in questo caso va usata nella sua accezione antropologica dove
significa l’insieme delle idee, valori, strutture fisiche e simboliche che
definiscono le norme di un determinato popolo o comunità, definendo anche e
soprattutto un potere e chi lo esercita in maniera dominante ed egemonica. In
questo senso rimanda a una precisa forma storica, millenaria e potente, in
crisi ma capace di colpi di coda formidabili: un patriarcato con forme ancora
dominanti nella mentalità collettiva, soprattutto in Italia”.
sabato 20 ottobre 2012
giovedì 30 agosto 2012
Il colpevole silenzio: contro la violenza sulle donne
Festa CGIL di Imola
Imola, quartiere Pedagna, via Punta 24, angolo via Puccini
6 settembre 2012
ore 20,45
Imola, quartiere Pedagna, via Punta 24, angolo via Puccini
6 settembre 2012
ore 20,45
Il colpevole silenzio: contro la violenza sulle donne
Intervengono
Tiziana Dal Pra (Presidente di Trama di Terre)
Elisabetta Marchetti (Segretaria generale Cgil Imola)
Assunta Signorelli (psichiatra, Azienda Servizi Sanitari Trieste)
Barbara Spinelli (avvocata, autrice di “Femminicidio”)
Coordina
Laura Giorgi, giornalista “Corriere Romagna”
Scuola di politica - Forum donne di Rifondazione
Programma
Venerdì 31 agosto
ore 17.00: Apertura dei lavori della scuola con Loredana Marino (segretaria federazione Prc Salerno)
ore 17.20 : La proposta del reddito di autodeterminazione nella crisi capitalistica
con
Giuseppe Allegri (Quinto Stato)
Elisabetta della Corte (Università della Calabria)
Eliana Como (Fiom)
Adriana Miniati (Comitato No Debito)
Francesco Musumeci (Prc Salerno)
Claudia Nigro (Nidil – Esecutivo naz. Gc)
Déspoina Sagganà (Syriza)
Introduce e coordina: Eleonora Forenza
Sabato 1 Settembre
ore 10.00: Diritti negati. La guerra contro il corpo e la libertà delle donne con
Bianca Pomeranzi (Componente commissione esperti CEDAW )
Barbara Spinelli (Giuristi democratici, Bologna)
Unioni civili e nuovi diritti con
Elena Biagini (Facciamo Breccia)
Irene Bregola (Segreteria nazionale Prc)
Elena Coccia (Vice-Presidente Consiglio comunale di Napoli)
Carla Cotti (giornalista)
Anita Sonego (Pres. Comm. Pari Opportunità Comune di Milano)
Introducono e coordinano: Anna d’Ascenzio e Ilaria Bonato
ore 17.00:
Le forme (e la crisi) della politica (populismi, critica della forma partito, patriarcato)
con
Andrea Bagni (Alba)
Maria Grazia Campari (Libera università delle donne)
Giorgio Cremaschi (Portavoce nazionale comitato No Debito)
Eleonora Forenza (Forum donne Prc)
Lidia Menapace (saggista)
Giovanni Russo Spena (Direzione naz. Prc)
Pasquale Voza (università di Bari)
Introduce e coordina: Imma Barbarossa
Domenica 2 settembre, ore 10-13: Assemblea conclusiva
da Paestum a Paestum … discutendo della soggettività politica delle donne oggi.
Venerdì 31 agosto
ore 17.00: Apertura dei lavori della scuola con Loredana Marino (segretaria federazione Prc Salerno)
ore 17.20 : La proposta del reddito di autodeterminazione nella crisi capitalistica
con
Giuseppe Allegri (Quinto Stato)
Elisabetta della Corte (Università della Calabria)
Eliana Como (Fiom)
Adriana Miniati (Comitato No Debito)
Francesco Musumeci (Prc Salerno)
Claudia Nigro (Nidil – Esecutivo naz. Gc)
Déspoina Sagganà (Syriza)
Introduce e coordina: Eleonora Forenza
Sabato 1 Settembre
ore 10.00: Diritti negati. La guerra contro il corpo e la libertà delle donne con
Bianca Pomeranzi (Componente commissione esperti CEDAW )
Barbara Spinelli (Giuristi democratici, Bologna)
Unioni civili e nuovi diritti con
Elena Biagini (Facciamo Breccia)
Irene Bregola (Segreteria nazionale Prc)
Elena Coccia (Vice-Presidente Consiglio comunale di Napoli)
Carla Cotti (giornalista)
Anita Sonego (Pres. Comm. Pari Opportunità Comune di Milano)
Introducono e coordinano: Anna d’Ascenzio e Ilaria Bonato
ore 17.00:
Le forme (e la crisi) della politica (populismi, critica della forma partito, patriarcato)
con
Andrea Bagni (Alba)
Maria Grazia Campari (Libera università delle donne)
Giorgio Cremaschi (Portavoce nazionale comitato No Debito)
Eleonora Forenza (Forum donne Prc)
Lidia Menapace (saggista)
Giovanni Russo Spena (Direzione naz. Prc)
Pasquale Voza (università di Bari)
Introduce e coordina: Imma Barbarossa
Domenica 2 settembre, ore 10-13: Assemblea conclusiva
da Paestum a Paestum … discutendo della soggettività politica delle donne oggi.
sabato 4 agosto 2012
Presentato a Ginevra il primo rapporto mondiale sul femminicidio
L’ONU AI DELEGATI DI TUTTI I GOVERNI DEL MONDO: È ORA DI AGIRE CONTRO IL FEMMINICIDIO
di Barbara Spinelli*
Fonte: http://blog.ilmanifesto.it/antiviolenza/2012/06/28/lonu-contro-femmicidio-e-femminicidio-nel-mondo/
di Barbara Spinelli*
Fonte: http://blog.ilmanifesto.it/antiviolenza/2012/06/28/lonu-contro-femmicidio-e-femminicidio-nel-mondo/
Qualche giorno fa a Ginevra durante la 20a sessione dei Diritti umani delle Nazioni Unite, la Relatrice Speciale sulla violenza di genere, Rashida Manjoo, ha presentato il Rapporto sulla violenza di genere in Italia e il Rapporto tematico sul femminicidio, in cui ha affermato che “la formulazione di istanze basate sul riconoscimento dei propri diritti fondamentali da parte delle donne, resta un’importante strumento strategico e politico per l’empowerment delle donne e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani”. Durante la sua relazione ha chiarito i significati di femmicidio e femminicidio (per chi avesse ancora dubbi su come si nomina l’omicidio di genere) oltrepassando il carattere specificamente culturale, religioso, sociale del fenomeno, affermando che ovunque si consumi, l’omicidio di genere ha una chiara matrice comune a tutte le donne del mondo anche se con diverse declinazioni. A Ginevra, come relatrice, era presente anche Barbara Spinelli, avvocata esperta di femminicidio e femmicidio, parte attiva nella Piattaforma Cedaw e del relativo Rapporto Ombra presentato a luglio del 2011 a New York, redattrice del dossier specialistico “Femmicidio e femminicidio in Europa quale esito della violenza nelle relazioni di intimità” al seminario promosso dalla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, e che per noi ha scritto una sintesi di quello che è stato il Rapporto tematico durante la 20a sessione dei Diritti Umani davanti ai Paesi di tutto il mondo, un evento così importante ed epocale perché il primo che viene redatto e illustrato in questi termini. Grazie
Il Rapporto tematico sugli omicidi basati sul genere
Il Rapporto tematico sugli omicidi basati sul genere, elaborato dalla Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, è frutto di numerose consultazioni. In particolare, è stato preceduto nell’ottobre 2011 da un seminario convocato a New York dalla Relatrice Speciale, che ha coinvolto 25 esperti provenienti da diverse aree geografiche, appartenenti al mondo universitario, alle organizzazioni della società civile, ad agenzie delle Nazioni Unite, tutti con comprovate competenze tecniche e professionali in materia di femminicidio. A quell’incontro, nel quale io sono stata invitata in qualità di esperta per l’area europea, si è fatto il punto della situazione sul riconoscimento dei concetti di femmicidio e femminicidio a livello teorico. Ogni esperto ha esplorato le differenti manifestazioni del femminicidio nelle varie aree geografiche, e la risposta delle Istituzioni, con particolare riguardo alle buone pratiche instaurate per garantire una effettiva protezione delle donne dalla rivittimizzazione. Al termine, è stata analizzata la giurisprudenza rilevante a livello regionale e internazionale. La Relatrice Speciale, nel suo rapporto tematico non ha usato mezzi termini nell’affermare che “a livello mondiale, la diffusione degli omicidi basati sul genere, nelle loro diverse manifestazioni, ha assunto proporzioni allarmanti” e che “culturalmente e socialmente radicati, continuano ad essere accettati, tollerati e giustificati, e l’impunità costituisce la norma”. Il diverso significato dei concetti di femmicidio e femminicidio viene ricostruito meticolosamente, riconoscendo che questi termini sono diventati di uso comune grazie alle lotte del movimento femminista, “come alternativa alla natura neutra del termine omicidio, che trascura la realtà di disuguaglianza, oppressione e violenza sistematica nei confronti delle donne”, e per creare una vera e propria “resistenza” a questa forma di violenza letale. Rashida Manjoo non manca di notare una certa ipocrisia in chi continua a definire gli omicidi basati sul genere “delitti passionali” in Occidente, come atto di un singolo individuo, e “delitti d’onore” a Oriente, quale esito di pratiche religiose o culturali. Questa dicotomia, spiega la Relatrice richiamando l’ottima criminologa Nadera Shaloub Kevorkian, esprime una visione concettuale semplicistica, discriminatoria e spesso stereotipata, che oscura l’intersezionalità dei fattori politici, economici, sociali, culturali, e di genere che riguardano tutte le donne del mondo”. Gli omicidi basati sul genere nel Mondo si manifestano in forme anche diverse tra loro. Qualsiasi sia la forma in cui si manifestino, viene chiarito in via definitiva che “Non si tratta di incidenti isolati che accadono all’improvviso, inaspettati, ma rappresentano piuttosto l’ultimo atto si un continuum di violenza”. Ed infatti, la forma di femminicidio che accomuna tutte le donne del mondo è proprio l’uccisione a seguito di pregressa violenza subita nell’ambito della relazione d’intimità. Altre forme di femminicidio sono quelle legate alle accuse di stregoneria o di magia, diffuse in alcuni Paesi dell’Africa, dell’Asia e delle isole del Pacifico; gli omicidi di donne commessi in nome “dell’onore”; i ginocidi perpetrati nell’ambito dei conflitti armati; le uccisioni di donne a causa della dote, assai diffusi in alcuni Paesi dell’Asia meridionale; gli omicidi di donne indigene e aborigene; le forme estreme di accanimento sui corpi delle donne in cui sono coinvolte la criminalità organizzata e le organizzazioni paramilitari; le uccisioni a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere (che sono in continuo aumento, tanto che il Consiglio dei Diritti Umani ha adottato una risoluzione rivoluzionaria sulle violazioni dei diritti umani basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, la n. 17/19); e le altre forme di uccisioni correlate al genere, come la pratica del sati (le vedove indiane bruciate vive sulla pira funeraria del marito) o l’aborto dei feti e l’uccisione delle bambine in quanto donne. Un aspetto significativo di questo Rapporto tematico è la condanna dei media che spesso, nel riportare delle uccisioni di donne, “hanno perpetuato stereotipi e pregiudizi”, ma che tuttavia, in mancanza di una raccolta dati ufficiali, riportando informazioni sulla relazione autore/vittima e su eventuali pregresse violenze, spesso “hanno aiutato le associazioni di donne a a distinguere i femminicidi dagli altri omicidi di donne”. La Relatrice Speciale ha individuato, tra le sfide principali per prevenire e contrastare il femminicidio: la difficoltà di una trasformazione sociale profonda in generale, le difficoltà nell’accesso alla giustizia, l’assenza o insufficienza di un discorso basato sui diritti umani nell’approccio agli omicidi di donne; la cecità delle disuguaglianze strutturali e la complessa intersezione tra le relazioni di potere nella sfera pubblica e privata, che rimane la causa più profonda delle discriminazioni sessuali e basate sul genere.
Le raccomandazioni
La Relatrice speciale invita gli Stati a utilizzare categorie adeguate per la classificazione degli omicidi di donne, che tengano conto della dimensione di genere, e di adottare gli indicatori ONU per la raccolta disaggregata dei dati. Sottolinea l’importanza di una corretta informazione sul tema da parte dei media, di un’adeguata valutazione del rischio, della previsione di strumenti di tutela civili e penali, e dell’importanza di poter disporre di servizi sociali e di case rifugio in numero adeguato. Evidenzia come, nei casi di crisi o debolezza delle Istituzioni, l’impunità dovuta alla corruzione e alla rinuncia da parte dello Stato a offrire tutela giurisdizionale renda possibili e favorisca gravissime violazioni dei diritti fondamentali delle donne. Suggerisce che un Protocollo di azione, rivolto alla magistratura, alle forze dell’ordine e ai politici, potrebbe essere utile a definire linee guida basate su standard internazionali per la prevenzione e le indagini sui femminicidi, e potrebbe rendere più facile far valere la responsabilità internazionale degli Stati per la loro violazione. L’eliminazione della violenza sulle donne è basata sul rispetto degli standards internazionali nella previsione legale di misure di protezione, nell’adozione di politiche adeguate, e nella promozione di una cultura del rispetto e non discriminatoria. In sostanza, l’unica soluzione sta in un approccio olistico alle cause strutturali di discriminazione, oppressione e marginalizzazione delle donne, che preveda azioni sul piano politico, operativo, giuridico e amministrativo.
La reazione degli Stati alla presentazione del Rapporto tematico sul femminicidio
La maggior parte delle delegazioni governative presenti ha accolto con ampio favore il Rapporto Tematico, ringraziando la Relatrice Speciale ed impegnandosi a perseguire a livello nazionale ed internazionale gli obbiettivi indicati. Le uniche note critiche sono venute dall’Algeria, che ha affermato che il suo codice penale punisce qualsiasi persona responsabile di violenza nei confronti di un’altra persona, aldilà del genere, e che quindi era necessario che il rapporto non avesse incluso aspetti controversi non riconosciuti dal diritto internazionale, e dall’Egitto che, analogamente, si è espresso in totale disaccordo con il legame individuato nel Rapporto tra discriminazione nei confronti di donne e bambine e gli omicidi e che ha “rigettato categoricamente” il tentativo compiuto dalla Relatrice Speciale di introdurre nozioni estranee al quadro internazionale dei diritti umani e delle obbligazioni degli Stati, come le nozioni di orientamento sessuale e identità di genere.
Il ruolo della società civile: la storia siamo noi
La Piattaforma CEDAW è stata presente a Ginevra, ed ha attivamente preso parte ai lavori. Sono state presentate tre dichiarazioni scritte e gli interventi orali si sono alternati sia nell’ambito del dialogo interattivo (Giuristi Democratici e centro antiviolenza di Parma) sia nell’ambito del dibattito generale (Pangea e D.i.re). Inoltre, abbiamo organizzato un evento parallelo per approfondire il dibattito, con un panel di relatori nazionali ed internazionali. La Relatrice Speciale nel Rapporto tematico ha affermato che “la formulazione di istanze basate sul riconoscimento dei propri diritti fondamentali da parte delle donne, resta un’importante strumento strategico e politico per l’empowerment delle donne e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani”. E’ così. Ce lo dimostrano i risultati ottenuti nel contrasto al femminicidio dalle donne messicane, ma ce lo dimostra anche la nostra storia. C’è una parte di società in Italia che ha modo di vedere con i suoi occhi quanto fa male la violenza maschile sulle donne: non fa male solo alla donna che viene picchiata o umiliata ogni giorno nell’inferno di casa sua, ma fa male anche all’azienda in cui lavora, per i giorni di malattia che si prende e la perdita di produttività, e fa male al sistema sanitario, e alla democrazia in generale. C’è una parte di società, uomini e donne, che ha voglia di raccontare l’entusiasmo di lavorare in rete per contrastare la violenza nelle relazioni di intimità, e le frustrazioni legate alla mancanza di fondi per farlo: dai soldi che mancano per la benzina delle volanti, alle case rifugio che chiudono per il mancato rinnovo delle convenzioni con gli enti locali. C’è una parte di società che ha documentato tutto questo, che ha fornito il proprio contributo all’elaborazione del “Rapporto ombra” sull’implementazione della CEDAW in Italia. Tante esperte ed esperti, tanti operatori e operatrici, tanti collettivi femministi e associazioni, tante donne sopravvissute alla violenza o alla discriminazione, hanno raccontato il loro pezzo di storia, il loro pezzo di resistenza quotidiana, fornito i dati raccolti, evidenziato le conseguenze sulle loro vite, o sulle vite delle persone che assistevano, di leggi sbagliate, ingiuste, e politiche incuranti degli effetti devastanti prodotti sulle vite delle donne. Hanno riferito delle battaglie portate avanti per cercare un dialogo con le Istituzioni a tutela di quei diritti, e di come non sempre fossero riusciti ad ottenerlo. Tutto questo materiale, raccolto e rielaborato dal gruppo di lavoro della Piattaforma CEDAW, è stato da me tradotto nel linguaggio dei diritti: ovvero, nel “Rapporto Ombra” abbiamo identificato le violazioni dei diritti umani delle donne in Italia, diritto per diritto, dal diritto all’istruzione, al diritto alla salute, al lavoro, e così via, fino al diritto a una vita libera dalla violenza. E, identificate tutte le violazioni, le abbiamo sottoposte all’ONU, al Comitato per l’implementazione della CEDAW. Il Comitato CEDAW, ricevute anche le corpose documentazioni ufficiali dal Governo italiano, e a seguito di un dialogo costruttivo da tra esperti del Comitato CEDAW ed esperti dei vari Ministeri, ha ritenuto che la maggior parte delle violazioni da noi identificate fossero effettivamente tali, ed ha indirizzato all’Italia una serie di raccomandazioni molto severe, identificando come problemi principali la lotta agli stereotipi e alla violenza sulle donne. Su questi temi, il Governo italiano è chiamato a riferire nel 2013. Ma come Piattaforma CEDAW, ed in particolare Giuristi Democratici e la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.re, nel periodo in cui preparavamo il Rapporto Ombra, abbiamo anche invitato in Italia la Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, per proporre tre giorni di incontri e seminari sugli strumenti internazionali di tutela dei diritti delle donne. In quei giorni la Relatrice Speciale ebbe modo di conoscere dalla società civile le cause e le conseguenze della violenza sulle donne in Italia. Successivamente, decise di chiedere al Governo italiano la possibilità di venire in Italia in visita ufficiale, possibilità che fu prontamente accordata. La Missione, avvenuta dal 15 al 26 gennaio 2012, ha permesso alla Relatrice di poter ottenere informazioni dirette dalle Istituzioni, attraverso incontri con esperti dei vari Ministeri, esponenti della Magistratura e altri organismi, che l’hanno ricevuta ufficialmente ed hanno dialogato con Lei, rispondendo alle sue domande e offrendole informazioni rilevanti. Il Governo le ha anche concesso la possibilità di visitare carceri e C.I.E., e di parlare con donne detenute e trattenute, in privato. Inoltre, ci sono stati gli incontri con la società civile: dalle operatrici dei centri antiviolenza, alle mediatrici culturali, a medici, avvocate, psicologhe, accademiche, associazioni filogovernative e organizzazioni non governative, collettivi, e poi vittime di violenza o di discriminazioni. Si è creata una rete di contatti e relazioni per documentare attraverso resoconti documentati, dati, ricerche e storie di vita vissuta una realtà che le Istituzioni si ostinano a non voler vedere, quella del percorso a ostacoli che devono affrontare le donne che vogliono uscire da una situazione di violenza e gli operatori che le assistono. La Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne, In contemporanea al Rapporto tematico sul femminicidio, davanti al Consiglio dei Diritti umani dell’ONU ha presentato anche il Rapporto sulla Missione in Italia, che contiene delle Raccomandazioni specifiche rivolte alle Istituzioni italiane su quali azioni è necessario porre in essere per il futuro per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e la prevenzione del femminicidio. E’ evidente che il protagonismo della Piattaforma CEDAW e della rete nazionale dei centri antiviolenza (DIRE), nonché di tutte quelle realtà femminili e femministe che vi orbitano intorno e che hanno apportato dati fondamentali all’elaborazione delle istanze promosse davanti all’ONU (si pensi al prezioso lavoro di Femminismo ASud sulla PAS o dell’ASGI sulla condizione delle donne migranti e le problematiche relative alle azioni antidiscriminatorie, ma l’elenco sarebbe davvero troppo lungo) ha reso possibile la definizione da parte delle Nazioni Unite di indicazioni ben precise circa le politiche e le modifiche legislative che devono essere poste in essere per garantire, in concreto, miglioramenti per le donne italiane nell’accesso e nel godimento dei loro diritti fondamentali. Più che mere indicazioni, si tratta di vere e proprie obbligazioni internazionali che il Governo italiano è chiamato ad adempiere, e della cui violazione può essere chiamato a rispondere. Spetta a tutte/i noi, ora, fare si che queste raccomandazioni vengano rispettate e che venga data attuazione alle misure richieste. Credo che il protagonismo di tutte/i coloro, singole e associazioni, che hanno partecipato sia al percorso che ha portato alla presentazione del Rapporto Ombra CEDAW sia alle consultazioni con la Relatrice Speciale nel corso della sua visita ufficiale, vada riconosciuto e ringraziato, unitamente alla sensibilità di quei media che hanno dato visibilità alle raccomandazioni, output di questo percorso. E’ stato solo grazie a questa rete informale che questi risultati sono stati possibili, ed è un meraviglioso esempio di partecipazione politica e di protagonismo civile per la trasformazione sociale. “Be the change you wish to see in the world”, diceva Ghandi. Il merito mio e della Piattaforma CEDAW è stato solo quello di avere fatto da regia e da cassa di risonanza delle rivendicazioni provenienti dalla società civile, e di averle portate all’attenzione delle Nazioni Unite nella forma e con le modalità adeguate. Ora si tratta di andare avanti, in un processo che da un lato deve tendere alla responsabilizzazione istituzionale su queste tematiche, e dall’altro al progressivo superamento dei personalismi e delle strategie di etichettamento che fino ad oggi hanno ostacolato l’efficacia dell’azione dei gruppi femminili, andando invece verso l’identificazione ed il perseguimento di obbiettivi comuni che vedano uniti tutti e tutte per la rivendicazione di misure adeguate per la prevenzione e protezione delle bambine, donne, lesbiche, trans, queer ed intersessuali dalla violenza basata sul genere e sull’orientamento sessuale.
Il mio pensiero, nel leggere il Rapporto tematico e nel partecipare ai lavori della sessione, è andato a Barbara, Maria Grazia, Vanessa, Elisa ed a tutte quelle altre di donne di cui conosciamo nomi, volti, ed esecutori, ma soprattutto è andato a tutte quelle che sono scampate alla violenza femminicida, e che passano ogni giorno della loro vita nell’insicurezza, temendo che possa succedere di nuovo, che possa accadere il peggio, con l’amarezza in bocca e quel senso di essere state abbandonate dalle Istituzioni. Queste raccomandazioni sono per voi, e per chi verrà dopo di voi, che possa non provare più questa solitudine, che possa trovare dalle Istituzioni il supporto necessario per vivere in sicurezza una vita libera dalla violenza.
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* Barbara Spinelli, avvocata, fa parte dell’Associazione Giuristi Democratici e della Piattaforma di ONG “30 anni di CEDAW: lavori in corsa”, nell’ambito della quale ha coordinato la redazione e scritto il “Rapporto ombra” sull’implementazione della CEDAW in Italia, presentato nel corso della 49ma sessione del Comitato CEDAW, alle Nazioni Unite, nel luglio 2011. E’ autrice del libro “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale” (FrancoAngeli, 2008) e di altre pubblicazioni specialistiche sul tema. E’ stata invitata in qualità di esperta al seminario sugli omicidi basati sul genere promosso dalla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, nell’ambito del quale ha presentato il dossier specialistico “Femmicidio e femminicidio in Europa quale esito della violenza nelle relazioni di intimità”. E’ stata il punto di contatto per gli incontri con la società civile nell’ambito della missione ufficiale in Italia della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne avvenuta dal 15 al 26 gennaio 2012. Gestisce i blog femminicidio.blogspot.it e gdcedaw.blogspot.com
lunedì 25 giugno 2012
Oggi all'ONU il primo rapporto sul femminicidio nel mondo
Oggi la Relatrice Speciale contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, presenta a Ginevra, nell'ambito della 20ma sessione del Consiglio sui Diritti Umani dell'ONU, il primo Rapporto tematico sugli omicidi basati sul genere, femminicidi e femmicidi.
Inoltre, presenta il Rapporto sulla missione in Italia del gennaio 2012.
L'impegno speso per arrivare fin qui è stato enorme, sia a livello teorico che pratico, e questo rappresenta un risultato estremamente significativo.
Domani posterò gli approfondimenti e tutti i documenti dei lavori, per ora chi vuole può seguire i lavori in diretta qui.
Presenti alla sessione e intervenienti con interventi orali e scritti per la Piattaforma CEDAW Pangea e Giuristi Democratici e la rete nazionale dei centri antiviolenza Di.re.
Inoltre, presenta il Rapporto sulla missione in Italia del gennaio 2012.
L'impegno speso per arrivare fin qui è stato enorme, sia a livello teorico che pratico, e questo rappresenta un risultato estremamente significativo.
Domani posterò gli approfondimenti e tutti i documenti dei lavori, per ora chi vuole può seguire i lavori in diretta qui.
Presenti alla sessione e intervenienti con interventi orali e scritti per la Piattaforma CEDAW Pangea e Giuristi Democratici e la rete nazionale dei centri antiviolenza Di.re.
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